(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 16 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 26/2005 1. Il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e' sostituito dal seguente: «1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati animali predatori.».