(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Toscana n. 45 del 16 dicembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 26/2005
    1.  Il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2005,
n.  26  (Tutela  del  patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e'
sostituito dal seguente:
    «1.  La  Regione  promuove  interventi  al  fine  di  tutelare il
patrimonio  zootecnico  bovino,  ovicaprino  ed  equino soggetto agli
attacchi  di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della
direttiva  92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di
caccia, di seguito denominati animali predatori.».